Premessa
Facendo seguito alla comunicazione n . 26046 del 26/11/2020, avente ad oggetto il regime autorizzativo legge 185/1990 e decreto legislativo 221/20 17 post BREXIT , si ritiene opportuno fornire i seguenti aggiornamenti in tema di materiali a duplice uso, alla luce dell’uscita definitiva del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea dal 1 ° gennaio 2021.
Istruzioni operative
Dal 1° gennaio 2021 , le movimentazioni materiali a duplice uso dall’UE verso il Regno Unito sono soggette
al regime autorizzativo previsto per i Paesi terzi.
Stante quanto sopra , a partire dal 1° gennaio 2021, non sono più valide le autorizzazioni d’esportazione già rilasciate , dal MISE-DGPCI o dal MAECI – UAMA, sotto l’autorità del regolamento (CE) 428/2009 e non ancora
scadute, che prevedano l’esportazione di beni verso un Paese terzo con partenza dal Regno Unito.
Peraltro, restano valide fino alla loro naturale scadenza le licenze per trasferimenti verso il Regno Unito di prodotti a duplice uso in allegato IV del regolamento (CE) n. 428/2009 , emesse prima del 31 dicembre 2020.
Le operazioni esportative in partenza dal Regno Unito , e con destinazione terza, via UE, riuniscono i requisiti di un transito e conseguentemente, laddove il transito abbia luogo sul territorio nazionale , sono soggette ai
controlli di cui all’art. 6 del regolamento (CE) n. 428/2009 e dell’art. 7 del decreto legislativo n. 221/2017.
Al fine di consentire agli esportatori dell’UE di proseguire agevolmente i loro commerci oltre Manica, il Regno Unito è stato inserito tra i Paesi terzi di destinazione dell’Autorizzazione Generale dell’Unione (c.d. AGEU) EU001, tramite il regolamento (UE) 2020/2171 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, pubblicato sulla GUUE Serie L, n. 432 del 21 dicembre 2020 , modificando di conseguenza l’allegato II bis del regolamento (CE) 428/2009. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2021 è possibile comunicare al Ministero (MAECI) unità nazionale – UAMA l’intendimento di volersi avvalere dell’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione EU001 per l’esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall’UE verso il Regno Unito, ai sensi dell’art. 9 del regolamento (CE) 428/2009.
Per quanto riguarda la situazione peculiare dell’isola d’Irlanda, giova rammentare l’efficacia dell’allegato 2, punto 47, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, allegato all’accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (Cfr . GU L 29 I/1 del 31 gennaio 2020, pag . 7). Detto allegato 2 prevede che il regolamento (CE) n . 428/2009 continui ad applicarsi alle operazioni esportative effettuate dall’Irlanda del Nord e verso di essa.
Pertanto, resta libera la circolazione di materiali a duplice uso tra l’UE e l’Irlanda del Nord, salvo ovviamente i beni listati di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n . 428/2009. Le esportazioni dall’Irlanda del Nord restano assoggettate al regime unionale istituito dal regolamento (CE) n. 428/2009; le pertinenti autorizzazioni sono rilasciate dalla competente Autorità britannica (Export control joint unit , articolazione funzionale del Deparment for international trade) .
(Fonte UAMA – MAECI Comunicazione n. 26046 del 26/11/2020)