Come noto, l’art. 10, commi 3 e 4, del D.lgs. 221/2017 (Autorizzazione specifica individuale), prescrive che la domanda per ottenere un’autorizzazione specifica individuale deve essere corredata, inter alia, di una dichiarazione dell’utilizzatore finale, c. d. end user statement (EUS), contenente obbligatoriamente le seguenti informazioni:
a) l’esatta indicazione della denominazione o della ragione sociale, della sede legale e
d) l’attività svolta;
b) la descrizione dei prodotti importati, la loro quantità e valore, l’eventuale classifica di
segretezza ed il relativo livello, gli estremi del contratto di riferimento;
c) l’indicazione dell’utilizzo specifico, civile o militare, dei prodotti importati, nonché del loro esatto luogo di destinazione ed impiego; in caso di merci soggette al regolamento antitortura, l ‘indicazione dell’utilizzo specifico, che non sia volto· ad infliggere la pena di morte, la tortura, o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; in caso di servizi d’ intermediazione, indicazioni sull’ ubicazione dei beni nel Paese terzo d’origine e sui terzi implicati nella transazione;
d) l’impegno espresso, per i prodotti a duplice uso e per i prodotti a duplice uso non listati, appartenenti al settore nucleare o che potrebbero essere, direttamente o indirettamente, impiegati nello stesso settore, a non utilizzare tali prodotti in applicazioni militari o esplosive nucleari, in attività civili nucleari in impianti non coperti da salvaguardia dell’Agenzia internazionale per l’Energia Atomica (A.I.E.A.) o in applicazioni collegate allo sviluppo e produzione di altre armi di distruzione di massa e di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
e) l’impegno espresso, per le merci soggette al regolamento antitortura, a non utilizzare tali merci per infliggere la pena di morte, la tortura, o altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti;
f) l ‘impegno espresso a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i prodotti importati;
g) eventuali altri impegni funzionali al rispetto dei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.
La dichiarazione dell’utilizzatore finale, c. d. end user statement (EUS) deve essere debitamente
datata, timbrata e firmata da un legale rappresentante dell’utilizzatore finale.
Essa inoltre deve essere autenticata dalla competente autorità amministrativa straniera o diplomatica italiana, qualora venga così richiesto dal Ministero (MAECI) Autorità nazionale – UAMA.
Come regolato dal D. Lgs. 22112017 si sottolinea l’obbligatorietà di presentare un EUS completo ai fini di una compiuta istruttoria. In difetto, la pertinente domanda sarà considerata irricevibile dal Ministero, con conseguente restituzione all’operatore istante dell’EUS per il suo successivo completamento da parte dell’utilizzatore finale.
Alla luce della particolare sensibilità delle informazioni contenute nell’EUS e della conseguente importanza del Soggetto che vi appone i propri timbro e firma, è necessario presentare al Ministero (MAECI) Autorità nazionale – UAMA un EUS in originale. Per un’istruttoria più spedita, il recapito dell’EUS potrà essere effettuato anche successivamente alla presentazione della domanda, ma in ogni caso non saranno rilasciate dal Ministero autorizzazioni ove non ci sia stata previa acquisizione agli atti dell’Ufficio del predetto EUS in originale.
Ove l’assenza di alcuni requisiti dell’EUS sia adeguatamente motivata dall’operatore istante (p.e. quantità e valore dei prodotti per ragioni di riservatezza commerciale), il Ministero (MAECI) Autorità Nazionale – UAMA si riserverà di procedere a una valutazione caso per caso.
(Fonte UAMA – MAECI Comunicazione n. 19651 del 22/09/2021)

