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Autorizzazione globale “grandi progetti”

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Dual use, Normativa
    • By studioimpex
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    • 19 Gennaio 2022

Autorizzazione globale “grandi progetti”

L’art. 12 del nuovo Reg. UE 821/2021 per il controllo delle esportazioni di beni duali, entrato in vigore il 9 settembre 2021, include l’autorizzazione globale tra le tipologie di licenze d’esportazione concedibili. Relativamente a quest’ultima, detto regolamento prevede una nuova forma di autorizzazione globale, la cosiddetta “Autorizzazione Globale Grandi Progetti”, di cui al considerando n. 19 del medesimo regolamento, che recita nell’ultima frase: È, altresì, opportuno introdurre un’autorizzazione per grandi progetti, al fine di adattare le condizioni per il rilascio delle licenze alle particolari esigenze del settore”.

Con “Autorizzazione Globale Grandi Progetti” si intende che l’Autorità nazionale di licensing di uno Stato membro dell’UE può rilasciare un’unica licenza per l’esportazione di materiali dual use verso un Paese Terzo, dove l’esportatore costruirà o contribuirà alla costruzione di un impianto (es.: un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti nucleari o un impianto per la produzione di prodotti chimici) o realizzerà una serie di operazioni esportative riconducibili ad un unico e ben identificato progetto (es.: l’installazione di determinate apparecchiature telematiche nelle diverse sedi di un’amministrazione di un Paese Terzo).
La Commissione Europea ha reso noto che nel prossimo futuro redigerà delle Linee Guida inerenti l’Autorizzazione Globale Grandi Progetti, al fine di aiutare gli esportatori in una migliore comprensione di tale tipologia di licenza, per un uso consapevole della medesima. In attesa delle predette Linee Guida, ogni Stato membro ha facoltà di predisporre indicazioni nazionali sulla documentazione da presentare e sull’uso dell’Autorizzazione Globale Grandi Progetti, a beneficio dei propri esportatori.

Pertanto, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – UAMA ha disposto quanto segue, per l’ottenimento di tale tipologia di licenza:

l’istanza, redatta sulla consueta modulistica prevista per le autorizzazioni globali, dovrà essere corredata da una completa documentazione concernente
1. Contratto di base e contratti ancillari
2. Progetto completo dell’impianto o dell’opera che si intende realizzare
3. Valutazione di fattibilità e d’impatto del progetto
4. Elenco dettagliato del materiale dual use da esportare
5. Scadenziario di massima delle operazioni esportative previste
6. EUS dell’utilizzatore finale
7. ICP della società esportatrice.

NB: Con l’entrata in vigore lo scorso 9 settembre 2021 del nuovo Reg. (UE) 2021/821 per il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso, si rende obbligatoria l’adozione di un Programma Interno di Conformità (Internal Compliance Program, ICP) per le società esportatrici che intendono operare in regime di autorizzazione globale come da art. 12 comma 4 del medesimo regolamento, il quale si riferisce sia alle autorizzazioni globali standard che alla nuova Autorizzazione Globale Grandi Progetti.
Detto Programma Interno di Conformità dovrà essere redatto secondo le apposite Linee Guida dell’UE, di cui a margine della Raccomandazione (UE) 2019/1318 della Commissione del 30 luglio 2019, pubblicata sulla GUUE del 5 agosto 2019, Serie L. Successivamente il programma dovrà essere inviato per valutazione al MAECI – UAMA all’atto dell’inoltro della richiesta di Autorizzazione Globale Grandi Progetti, insieme al resto della consueta documentazione di corredo.

Si ricorda infine che le aziende titolari di tale autorizzazione Globale dovranno inoltrare al Ministero una reportistica completa e dettagliata del materiale progressivamente esportato nel Paese Terzo d’interesse, ai sensi dell’art. 11 comma 6 del Decreto Legislativo 221/2017 da incrociare con le varie fasi di costruzione dell’impianto o di realizzazione del progetto, per il quale è stata rilasciata la relativa autorizzazione.

(Fonte: UAMA)

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