A partire dal 30 settembre 2023, è entrata in vigore la modifica dell’art. 3 octies lett. D del Regolamento Europeo n. 833/2014 che prevede restrizioni all’import delle seguenti tipologie merceologiche prodotte in Russia
- ferro, fili e barre di ferro;
- prodotti laminati, tubi e accessori per tubi;
- costruzioni e parti di costruzioni;
- serbatoi o recipienti;
- ancore, catene, chiodi, viti e bulloni;
- stufe e radiatori;
- oggetti per uso domestico o di igiene di ghisa, di ferro o acciaio;
- qualsiasi lavoro di ferro o acciaio (compresi bulloni, viti etc.)
Nella fattispecie l’Unione Europea introduce il divieto di importare o acquistare, direttamente o indirettamente (ndr Paesi Extra UE), una serie di beni siderurgici che siano stati realizzati o contengano prodotti siderurgici di origine russa (anche se trasformati in un Paese terzo).
Di seguito il link al nuovo Allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014 con l’elenco delle voci doganali poste a restrizione
Sono temporaneamente escluse le seguenti voci doganali:
- 7207 11 (il divieto in vigore dal 1 Aprile 2024)
- 7207 12 10 – 7224 90 (il divieto in vigore dal 1 Ottobre 2024
Sarà pertanto richiesta all’importatore una dichiarazione attestante che i beni siderurgici da importare non siano stati realizzati e non contengono prodotti siderurgici di origine russa.
Gli esperti dello Studio Impex sono a disposizione delle aziende per qualsiasi necessità di approfondimento e assistenza: info@studioimpex.com – Tel. +39 06 7000 853