Divieto di importazione, acquisto o trasferimento diretto o indiretto di diamanti dalla Russia.
La Svizzera adotta la medesime misure UE sulle importazioni di ferro e acciaio dalla Russia
Il Consiglio ha inoltre esteso i criteri di inserimento nell’elenco dei soggetti sanzionati per includere le persone e le entità responsabili dell’acquisizione forzata di società dell’UE stabilite in Russia, e coloro che ne beneficiano. Inoltre, il Consiglio ha stabilito le condizioni per la possibilità di mantenere sotto sanzione le persone decedute qualora vi sia la probabilità che i beni in questione vengano altrimenti utilizzati per finanziare la guerra.
Ulteriori misure introdotte sul tetto del prezzo del petrolio
L’UE ha approvato oggi 18 dicembre 2023 il dodicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia (Reg. UE 2023/2878).
Tra i punti salienti legati ai divieti di import export si segnala l’ampliamento dei beni soggetti a restrizione che possono contribuire al potenziamento tecnologico nei settori difesa e sicurezza russi (Allegato VII) tra i quali: macchine utensili e parti di macchinari, batterie al litio, motori a corrente continua, termostati e componenti per UAV (veicoli aerei senza equipaggio);
Si elencano di seguito nel dettaglio alcune delle principali novità:
AGGIORNAMENTO ALLEGATI BENI SANZIONATI
- ALLEGATO XXIII: Inserite le seguenti 2 nuove sezioni: XXII bis (periodo transitorio fino al 20/03/2024, di contratti conclusi prima del 19 dicembre) e XXII ter (periodo transitorio fino al 20/06/2024, di contratti conclusi prima del 19 dicembre)
- ALLEGATO XXI: Inserite nuove restrizioni all’import dalla Russia (periodo transitorio fino al 30/06/2024 per entità in Russia controllate da UE o dai paesi partner)
- ALLEGATO VII: Aggiornato l’articolo 2 bis
- ALLEGATO XXXIX: Istituita una lista di software oggetto di restrizioni tra cui quelli utilizzati all’interno di uno stesso gruppo societario per gestirne l’interoperatività come ad es. società europee che abbiano filiali o controllate in Russia che condividano il medesimo software (periodo transitorio fino al 20/06/2024). NB: Il divieto riguarda anche l’assistenza tecnica sul software.
RESTRIZIONI SOGGETTIVE
Ampliato l’elenco delle entità poste sotto sanzioni (Reg. UE 269/2014) che saranno soggette a restrizioni più severe sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che potrebbero contribuire al potenziamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia.
PROVVEDIMENTI ANTI ELUSIONE
Obbligo per gli esportatori UE di vietare contrattualmente la riesportazione verso la Russia e la riesportazione per uso in Russia di beni e tecnologie particolarmente sensibili, in caso di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione verso Paesi terzi (esclusi i Paesi partner*).
Divieto per i cittadini russi di possedere, controllare o ricoprire cariche negli organi direttivi di persone giuridiche, enti o organismi che forniscono servizi di portafoglio, conto o custodia di cripto-asset a persone e residenti russi.
Il divieto esistente sulla fornitura di servizi viene ora esteso anche alla fornitura di software per la gestione delle imprese e per la produzione industriale.
Obbligo di notifica per il trasferimento di fondi al di fuori dell’UE da parte di qualsiasi entità stabilita nell’UE che sia posseduta o controllata da un’entità stabilita in Russia, o da un cittadino russo o da una persona fisica residente in Russia.
TRA LE ULTERIORI MISURE
Divieto di importazione, acquisto o trasferimento diretto o indiretto di diamanti dalla Russia.
La Svizzera adotta la medesime misure UE sulle importazioni di ferro e acciaio dalla Russia
Il Consiglio ha inoltre esteso i criteri di inserimento nell’elenco dei soggetti sanzionati per includere le persone e le entità responsabili dell’acquisizione forzata di società dell’UE stabilite in Russia, e coloro che ne beneficiano. Inoltre, il Consiglio ha stabilito le condizioni per la possibilità di mantenere sotto sanzione le persone decedute qualora vi sia la probabilità che i beni in questione vengano altrimenti utilizzati per finanziare la guerra.
Ulteriori misure introdotte sul tetto del prezzo del petrolio
*LISTA ATTUALE PAESI PARTNER
- STATI UNITI D’AMERICA
- GIAPPONE
- REGNO UNITO
- COREA DEL SUD
- AUSTRALIA
- CANADA
- NUOVA ZELANDA
- NORVEGIA
- SVIZZERA
Gli atti giuridici di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE al seguente link
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(Fonte: Consiglio d’Europa)