Tra il 23 ed il 25 febbraio 2022 la Commissione Europea ha pubblicato sulla GUUE una serie di
decisioni e regolamenti, che modificano e inaspriscono i provvedimenti restrittivi già emessi nei
confronti della Russia nel regolamento (UE) n. 833/2014, in considerazione di azioni attuali della
Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. Nel rinviare direttamente a tali testi
di diretta applicazione da parte di tutti gli Stati membri della UE, si attira l’attenzione sui principali elementi di interesse, facendo riserva fin d’ora di ulteriori chiarimenti da parte della Commissione UE che potranno rendersi disponibili nei prossimi giorni. In particolare:
- Regolamenti (UE) n.259/2022 e n. 262/2022 del 23 febbraio 2022
inasprite le limitazioni economiche e finanziarie
- Regolamenti (UE) n. 260/2022 e n. 261/2022 del 23 febbraio 2022:
emesse nuove liste di persone ed entità verso le quali non è più possibile inviare alcun tipo
di merci né mettere a disposizione risorse economiche direttamente o indirettamente, che vanno
ad aggiungersi a quelle già riportate nell’All. I del Reg. (UE) n. 269/2014.
- Regolamento (UE) n. 263/2022 del 23 febbraio 2022:
limitazioni economiche, finanziarie, esportative e importative, in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone.
- Regolamento (UE) n. 328/2022 del 25 febbraio 2022*:
vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione diretta o indiretta di beni e tecnologie a duplice uso, anche non originari dell’UE, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia (*versione del regolamento disponibile anche in lingua inglese)
Tale divieto viene introdotto altresì nei confronti di beni ad alta tecnologia, individuati nell’allegato VII (di nuova introduzione nel (rispetto al) Regolamento n. 833/2014) secondo 7 categorie, ovvero:
- Materiali elettronici;
- Calcolatori;
- Telecomunicazioni e Sicurezza dell’informazione;
- Sensori e laser;
- Materiale avionico e di navigazione;
- Materiale navale;
- Materiale aerospaziale e propulsione.
Il regolamento vieta, altresì, di prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi a tali beni e tecnologie, al loro uso, fornitura, fabbricazione, manutenzione ed uso a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia. Vieta, inoltre, di fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a tali beni e tecnologie, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione degli stessi, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia. Il regolamento aggiorna altresì la lista di persone fisiche o giuridiche, entità e organismi nei cui confronti vige il diniego di esportazione.
Ulteriori divieti riguardano: fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Russia o per gli investimenti in tale paese; vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie per la raffinazione del petrolio e per l’aviazione o l’industria spaziale, nonché la relativa assistenza tecnica, servizi d’intermediazione o altri servizi connessi a tali beni e tecnologie; servizi d’investimento e relativa assistenza, negoziazione di prestiti ed altre operazioni finanziarie di varia natura.
Sono possibili alcune deroghe a tutte le disposizioni di cui sopra, fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del Regolamento (UE) n. 2021/821 (versione del regolamento disponibile anche in lingua inglese) per i beni duali, che riguardano soprattutto: la vendita, la fornitura, il trasferimento, l’esportazione di beni e tecnologie duali, come di quelli elencati nell’allegato VII del Regolamento (UE) n. 833/2014, o la relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, nei seguenti casi:
a) scopi umanitari, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente o in risposta a catastrofi naturali;
b) per usi medici o farmaceutici;
c) esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione;
d) aggiornamenti del software;
e) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo;
f) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo;
g) oppure uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.
Ulteriori deroghe possono essere applicate in caso di beni e tecnologie a duplice uso, o dei beni elencati nell’allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014, nonché della prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie:
a) destinati alla cooperazione tra l’Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Russia in ambiti puramente civili;
b) destinati alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali; c) destinati alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
d) destinati alla sicurezza marittima;
e) desinati alle reti di telecomunicazione civile, compresa la fornitura di servizi internet;
f) destinati all’uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner;
g) destinati alle rappresentanze diplomatiche dell’Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, Ambasciate e missioni.
“Grandfathering clause”.
Tale deroga può essere concessa – dietro valutazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – UAMA – per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni e tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, purché l’autorizzazione all’applicazione di questa deroga sia richiesta prima del 1° maggio 2022.
Viene imposto il requisito di autorizzazione su eventuali operazioni esportative che il MAECI – UAMA riterrà concedibili, sulla base delle eccezioni e deroghe concesse dal predetto regolamento. Inoltre sono previsti alcuni casi in cui l’esportatore dovrà dichiarare nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione all’interno di singoli articoli del regolamento.
L’esportatore dovrà, altresì, notificare al Ministero – UAMA il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione.
Una speciale modulistica contenente formulari di notifica, domanda ed autorizzazione di fornitura, trasferimento o esportazione in base alla deroga prevista è contenuta nell’Allegato IX del Regolamento (UE) n. 328/2022.
Inoltre un nuovo pacchetto di sanzioni è stato introdotto il 2 marzo 2022 contro la Bielorussia. Le sanzioni sono rivolte contro esponenti politici e militari di Minsk coinvolti nell’aggressione contro l’Ucraina. Per i dettagli si rimanda al testo del Regolamento UE n.355/2022
(Fonte UAMA – MAECI)