Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento (UE) n. 821/2021 il 9 ottobre 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso e che ha sostituito il precedente regolamento (CE) n. 428/2009, vengono create due nuove tipologie di Autorizzazioni Generali dell’UE (AGEU), la EU007 per esportazione intragruppo di software e tecnologia e la EU008 per beni di cifratura. Le precedenti tipologie da EUOO l ad EU006, già presenti nel menzionato regolamento (CE) n. 428/2009, restano invariate.
Pertanto, non è necessario per gli esportatori che già utilizzavano prima del9 settembre 2021 AGEU da EU001 ad EU006, emesse dall’VE sotto l’autorità del regolamento (CE) n. 428/2009, (e di cui gli esportatori avevano precedentemente notificato al MISE – fino al 31 dicembre 2019 – e poi a questa DAMA-Autorità nazionale – dal 2 gennaio 2020 – l ‘intenzione di servirsene, entro i trenta giorni precedenti il primo uso delle medesime) “restituire” la lettera ricevuta da questa Autorità nazionale in risposta. Né dovranno effettuare nuove notifiche d’intenzione d’uso, sulla base del nuovo regolamento (UE) n. 821/2021 per le sopra menzionate AGEU.
Poiché nel passaggio dal regolamento (CE) n. 428/2009 al regolamento (UE) n. 821/2021 non sono cambiate né le modalità di richiesta d’uso delle AGEU da EU001 a EU006, né le condizioni d’utilizzo, non sarà necessario ripetere la procedura di notifica a questa Autorità nazionale di quelle già in uso prima del 9 settembre 2021. Si ricorda, a tal fine, che le AGEU sono concesse “in linea di principio” dall’UE, ovvero sono
tipologie specifiche di licenze “pre-autorizzate” dalle disposizioni del regolamento stesso.
Pertanto, agli esportatori nazionali italiani è soltanto richiesto di notificame l’intenzione d’uso a questa UAMA, entro i trenta giorni precedenti il primo utilizzo (secondo la modalità prescelta dall’Italia), per poi ricevere da questa Autorità nazionale una lettera in cui si prende nota di quanto
comunicato dall’ esportatore.
Si consideri, altresì, che l’art. 31.2 del regolamento (UE) n. 821/2021 stabilisce che le richieste di autorizzazione (e quindi anche “d’uso” di autorizzazione, come nel caso delle AGEU), pervenute prima della data del 9 ottobre 2021 sono da considerarsi valide.
Si sottolinea, infine, che le medesime disposizioni qui sopra esposte valgono anche per le Autorizzazioni Generali Nazionali (AGN) già in uso sotto l’autorità del regolamento (CE) n. 428/2009, prima della data del 9 settembre 2021.
(Fonte UAMA – MAECI Comunicazione n. 010 P 29374 del 15 ottobre 2021)