D.L. n. 69/2023: Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano – Modifiche alla normativa italiana in tema di commercio di beni a duplice uso
Importanti modifiche alla normativa italiana sul commercio di beni a duplice uso, beni antitortura e beni soggetti a misure restrittive dell’Unione Europea
Il legislatore nazionale ha recentemente introdotto significative modifiche alla normativa italiana riguardante il commercio di beni a duplice uso, beni antitortura e beni soggetti a misure restrittive dell’Unione Europea attraverso l’art. 23 del D.L. n. 69/2023. Queste modifiche rappresentano un passo importante per garantire un adeguato controllo e una gestione più efficace di tali beni, nel rispetto delle norme nazionali e internazionali.
Di seguito sono riportate le principali novità introdotte da queste modifiche:
- Facoltà del MAECI di adottare un c.d. “elenco nazionale di controllo”, al fine di sottoporre a preventiva autorizzazione all’esportazione ulteriori beni non inclusi nell’All. I del Reg. (UE) 2021/821 (art. 9 c.1 D. Lgs 221/2017)
- Viene previsto il rilascio di autorizzazioni specifiche individuali anche per l’importazione, (limitatamente ai casi previsti dalla normativa sanzionatoria dell’UE) secondo la procedura stabilita aisensi dell’art. 10. Restano escluse le altre ipotesi autorizzative di competenza delle altre amministrazioni dello Stato (e.g. trasporto, approdo, o in ambito finanziario) (art. 2 c. 1 lett. n e art. 10 c.1 D. Lgs 221/2017);
- Ove si intenda esportare, fornire servizi di assistenza tecnica o di intermediazione relativi a prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all’allegato I del regolamento duplice uso, è previsto l’obbligo di informare l’Autorità UAMA quando sussistono motivi per sospettare che tali prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento duplice uso (art. 9 c.7 D. Lgs 221/2017)
- Rimosso l’obbligo di timbratura dell’End User Statement, tenuto conto degli usi a livello internazionale (art. 10 c. 4 D. Lgs 221/2017). Per lo stesso motivo, è stato altresì soppresso il riferimento all’obbligo di restituzione della licenza cartacea “originale” in caso di ritiro della stessa, ove emessa in formato digitale (art. 14 c.3 D. Lgs 221/2017)
- Specifica procedura per le richieste di autorizzazione al trasferimento di materiali o informazioni classificati inclusi in prodotti a duplice uso da trasferire all’interno dell’Unione europea, che prevede la presentazione della domanda al Dipartimento per le informazioni e la sicurezza (DIS) (art. 15 c. 2 bis D. Lgs 221/2017)
- È ora prevista la possibilità di accordare più proroghe sia per le autorizzazioni specifiche individuali (v. art. 10 c.1 D. Lgs 221/2017), sia per le licenze globali (art. 11 c.1 D. Lgs 221/2017);
- Semplificazione delle attività ispettive effettuate da UAMA, anche effettuabili con riferimento alle operazioni di importazione (art. 17 c.1 D. Lgs 221/2017);
- Maggiore proporzionalità e dissuasività delle sanzioni previste per le operazioni soggette a preventiva autorizzazione (artt. 18-21 D. Lgs 221/2017);
- Introduzione di sanzioni amministrative e penali per la violazione delle restrizioni sulle importazioni, ora in senso speculare a quanto previsto per le esportazioni (art. 20 c.1 D. Lgs 221/2017);
- Estensione delle stesse sanzioni penali anche per la fornitura di servizi di qualsiasi natura (e.g. legali, di auditing, non solo intermediazione o assistenza tecnica) in violazione delle misure restrittive (art. 20 c. 1 lett. b D. Lgs 221/2017);
- Introduzione di sanzioni penali anche per l’esecuzione di contratti di appalto in violazione del regime sanzionatorio vigente (art. 20 c. 1 lett. c D. Lgs 221/2017);
- Introduzione di una sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro per le violazioni degli obblighi di informazione, conservazione ed esibizione di documenti relativi ad operazioni che hanno ad oggetto prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, uniformando il regime sanzionatorio a quello previsto per le operazioni illecite relative ai prodotti a duplice uso ed alle merci soggette al regolamento antitortura (art. 20 c. 3 bis D. Lgs 221/2017).
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