L’art. 5 quindecies del Reg. (UE) N. 833/2014 ha introdotto il divieto di prestare, direttamente o indirettamente, al governo russo ovvero a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia, i seguenti servizi (i “Servizi Ristretti”).
L’art. 5 quindecies del Reg. (UE) N. 833/2014 ha introdotto il divieto di prestare, direttamente o indirettamente, al governo russo ovvero a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia, i seguenti servizi (i “Servizi Ristretti”).
L’UE ha adottato un tredicesimo pacchetto di sanzioni individuali ed economiche contro la Russia a due anni dall’invasione contro l’Ucraina con l’aggiunta di nuovi soggetti listati, comprese società di Paesi terzi che abbiano fornito aiuto alla Federazione Russa nel conflitto e ulteriori restrizioni su prodotti tecnologicamente avanzati che potrebbero favorire il rafforzamento militare e di difesa russo;
Più in dettaglio si segnalano le principali novità:
DECISIONI INDIVIDUALI DI INSERIMENTO IN ELENCO
Misure restrittive nei confronti di altre 106 persone e 88 entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
I nuovi inserimenti in elenco colpiscono principalmente i settori militare e della difesa e le persone ad essi associate, comprese quelle coinvolte nella fornitura di armamenti della RPDC alla Russia nonché i membri della magistratura, i politici locali e le persone responsabili della deportazione illegale e della rieducazione militare di minori ucraini.
Le persone designate sono oggetto di un congelamento dei beni ed è fatto divieto ai cittadini e alle imprese dell’UE di mettere fondi a loro disposizione. Le persone fisiche sono inoltre oggetto di un divieto di viaggio che impedisce loro di entrare o transitare nel territorio dell’UE.
CONTROLLI E RESTRIZIONI ALL’IMPORTAZIONE E ALL’ESPORTAZIONE
Il Consiglio ha aggiunto 27 nuove entità all’elenco di entità che sostengono direttamente il complesso militare e industriale russo nella guerra di aggressione contro l’Ucraina, alle quali saranno imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Alcune di queste entità si trovano in Paesi terzi (India, Sri Lanka, Cina, Serbia, Kazakhstan, Thailandia e Turchia) e hanno concorso all’elusione delle restrizioni commerciali; altre sono entità russe che intervengono nello sviluppo, nella produzione e nella fornitura di componenti elettronici per il complesso militare e industriale russo.
Ampliato inoltre l’elenco dei prodotti sottoposti a restrizioni che potrebbero contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia, aggiungendovi i componenti per lo sviluppo e la produzione di aeromobili senza equipaggio (UAV).
Si segnalano infine ulteriori restrizioni sulle esportazioni di beni che contribuiscono in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe, (come i trasformatori elettrici).
PRODOTTI SIDERURGICI
Il Regno Unito si aggiunge a un elenco di paesi partner che applicano un regime di misure restrittive sulle importazioni di prodotti siderurgici dalla Russia e un regime di misure di controllo delle importazioni sostanzialmente equivalenti a quelli dell’UE.
Gli atti giuridici di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE:
Gli esperti dello Studio Impex sono a disposizione delle aziende per qualsiasi necessità di approfondimento e assistenza: info@studioimpex.com – Tel. +39 06 7000 85
(Fonte: Consiglio d’Europa)

In questa sezione è possibile riempire le informazioni richieste per avviare la richiesta di PROROGA AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE ALL’ESPORTAZIONE. In caso di necessità di assistenza contattare il nostro helpdesk: info@studioimpex.com

In questa sezione è possibile riempire le informazioni richieste per avviare la pratica di AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE ALL’ESPORTAZIONE in base al Reg. UE 2021/821 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 221/2017. In caso di necessità di assistenza contattare il nostro helpdesk: dualuse@studioimpex.com
| Prima di inviare la richiesta prendere visione del RIEPILOGO DOCUMENTI PER INOLTRO ISTANZA (il file viene periodicamente aggionrato dal Ministero è pertanto necessaria una consultazione periodica) |
| IMPORTANTE!! I documenti (EUS, CONTRATTO e P.O.) e le dichiarazioni, devono essere emessi su carta intestata, con timbro, firma, nome, cognome e carica/ruolo del firmatario leggibili. Se composti da più pagine i fogli vanno siglati su ogni pagina. (NON verranno accettati dal Ministero documenti NON conformi) |
Per la richiesta di proroga di autorizzazioni esistenti compilare l’apposito modulo
Divieto di importazione, acquisto o trasferimento diretto o indiretto di diamanti dalla Russia.
La Svizzera adotta la medesime misure UE sulle importazioni di ferro e acciaio dalla Russia
Il Consiglio ha inoltre esteso i criteri di inserimento nell’elenco dei soggetti sanzionati per includere le persone e le entità responsabili dell’acquisizione forzata di società dell’UE stabilite in Russia, e coloro che ne beneficiano. Inoltre, il Consiglio ha stabilito le condizioni per la possibilità di mantenere sotto sanzione le persone decedute qualora vi sia la probabilità che i beni in questione vengano altrimenti utilizzati per finanziare la guerra.
Ulteriori misure introdotte sul tetto del prezzo del petrolio
L’UE ha approvato oggi 18 dicembre 2023 il dodicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia (Reg. UE 2023/2878).
Tra i punti salienti legati ai divieti di import export si segnala l’ampliamento dei beni soggetti a restrizione che possono contribuire al potenziamento tecnologico nei settori difesa e sicurezza russi (Allegato VII) tra i quali: macchine utensili e parti di macchinari, batterie al litio, motori a corrente continua, termostati e componenti per UAV (veicoli aerei senza equipaggio);
Si elencano di seguito nel dettaglio alcune delle principali novità:
AGGIORNAMENTO ALLEGATI BENI SANZIONATI
RESTRIZIONI SOGGETTIVE
Ampliato l’elenco delle entità poste sotto sanzioni (Reg. UE 269/2014) che saranno soggette a restrizioni più severe sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che potrebbero contribuire al potenziamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia.
PROVVEDIMENTI ANTI ELUSIONE
Obbligo per gli esportatori UE di vietare contrattualmente la riesportazione verso la Russia e la riesportazione per uso in Russia di beni e tecnologie particolarmente sensibili, in caso di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione verso Paesi terzi (esclusi i Paesi partner*).
Divieto per i cittadini russi di possedere, controllare o ricoprire cariche negli organi direttivi di persone giuridiche, enti o organismi che forniscono servizi di portafoglio, conto o custodia di cripto-asset a persone e residenti russi.
Il divieto esistente sulla fornitura di servizi viene ora esteso anche alla fornitura di software per la gestione delle imprese e per la produzione industriale.
Obbligo di notifica per il trasferimento di fondi al di fuori dell’UE da parte di qualsiasi entità stabilita nell’UE che sia posseduta o controllata da un’entità stabilita in Russia, o da un cittadino russo o da una persona fisica residente in Russia.
TRA LE ULTERIORI MISURE
Divieto di importazione, acquisto o trasferimento diretto o indiretto di diamanti dalla Russia.
La Svizzera adotta la medesime misure UE sulle importazioni di ferro e acciaio dalla Russia
Il Consiglio ha inoltre esteso i criteri di inserimento nell’elenco dei soggetti sanzionati per includere le persone e le entità responsabili dell’acquisizione forzata di società dell’UE stabilite in Russia, e coloro che ne beneficiano. Inoltre, il Consiglio ha stabilito le condizioni per la possibilità di mantenere sotto sanzione le persone decedute qualora vi sia la probabilità che i beni in questione vengano altrimenti utilizzati per finanziare la guerra.
Ulteriori misure introdotte sul tetto del prezzo del petrolio
*LISTA ATTUALE PAESI PARTNER
Gli atti giuridici di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE al seguente link
Gli esperti dello Studio Impex sono a disposizione delle aziende per qualsiasi necessità di approfondimento e assistenza: info@studioimpex.com – Tel. +39 06 7000 85
(Fonte: Consiglio d’Europa)
Comunichiamo che il 10 agosto 2023, è stata ufficialmente promulgata la Legge 103/2023, la cui pubblicazione è avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Questa legge rappresenta la trasformazione in una norma definitiva del Decreto Legge numero 69, emesso il 13 giugno 2023, il quale era stato promulgato per affrontare le questioni legate all’adempimento degli obblighi imposti dall’Unione europea e alle procedure di infrazione e pre-infrazione nei confronti dello Stato italiano.
L’originale Decreto Legge del 13 giugno 2023 aveva apportato modifiche anche al Decreto Legislativo n. 221/2017. Queste modifiche riguardavano la sfera dei “beni a duplice uso”, il commercio di prodotti potenzialmente impiegabili per scopi come la pena di morte o la tortura e le misure restrittive dell’Unione europea.
Un punto di rilevanza tra le modifiche apportate riguarda l’ampliamento delle procedure di controllo per i prodotti a duplice uso non precedentemente elencati. Inoltre, si è esteso il campo di applicazione di tali controlli, compresi i prodotti di sorveglianza informatica, come definito nell’articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/821. Questa estensione si applica anche ai prodotti non inclusi nell’elenco, soggetti a controlli per motivi legati alla sicurezza pubblica o al rispetto dei diritti umani, come specificato nell’articolo 9 dello stesso regolamento. L’omissione degli articoli 5 e 9 del Regolamento era stata un errore nel testo originale del Decreto Legge di giugno.
Con l’entrata in vigore di questo nuovo decreto, le violazioni dei divieti di importazione imposti dalle misure restrittive dell’Unione europea diventano reati penalmente sanzionati. Questo non solo mira a garantire il rispetto dei diritti umani e la sicurezza pubblica ma anche a stabilire una disciplina interna più organica e coerente riguardo alle sanzioni UE nel sistema giuridico italiano.
TABELLA COMPARATIVA DELLE MODIFICHE ALL’IMPIANTO SANZIONATORIO INTERNO PER LE VIOLAZIONI RELATIVE AL REGOLAMENTO “DUAL USE” E ALLE MISURE RESTRITTIVE UE
Schema di sintesi
| Rif. D. lgs. n. 221/2017 | Condotta | Sanzione premodifica | Sanzione in vigore |
| Art. 18, c. 1 | Esportazione di prodotti a duplice uso e/o prestazione di relativi servizi di intermediazione senza la necessaria autorizzazione o con autorizzazione ottenuta fornendo informazioni false | Reclusione dai due ai sei anni o multa dai 25.000 ai 250.000 euro | Reclusione fino a sei anni e multa da 25.000 a 250.000 euro |
| Art. 18, c. 1 | Prestazione di assistenza tecnica non autorizzata con riferimento a beni a duplice uso o con autorizzazione ottenuta fornendo informazioni false | Non prevista nel D. lgs. n. 221/2017 | Reclusione fino a sei anni e multa da 25.000 a 250.000 euro |
| Art. 18, c. 2 | Esportazione e/o intermediazione di beni a duplice uso in difformità rispetto agli obblighi di cui alla concessa autorizzazione | Reclusione da uno a quattro anni o multa da 15.000 a 150.000 euro | Reclusione fino a quattro anni e multa da 15.000 a 150.000 euro |
| Art. 18, c. 2 | Assistenza tecnica con riferimento a beni a duplice uso in difformità rispetto agli obblighi di cui alla concessa autorizzazione | Non prevista nel D. lgs. n. 221/2017 | Reclusione fino a quattro anni e multa da 15.000 a 150.000 euro |
| Art. 18, c. 3 | Mancata comunicazione di informazioni relative all’applicazione delle clausole di catch-all ex artt. 4, par. 2, 5, par. 2, 6, par. 2, e 8, par. 2, del Regolamento Dual Use | Non prevista nel D. lgs. n. 221/2017 | Arresto fino a due anni e ammenda da 15.000 a 90.000 euro |
| Art. 18, c. 3 | Violazione dell’obbligo di informazione ai sensi dell’art. 9, co. 7 del D. lgs. n. 221/2017 | Arresto fino a due anni o ammenda da 15.000 a 90.000 euro | Arresto fino a due anni e ammenda da 15.000 a 90.000 euro |
| Art. 18, c. 4 | Altre violazioni di obblighi di comunicazione/tenuta di registri | Sanzione amministrativa da 15.000 a euro 90.000 | Sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro |
| Art. 20, c. 1 | Esportazione di beni listati ai sensi delle misure restrittive UE, prestazione di relativi servizi di assistenza tecnica/intermediazione e altri servizi ristretti | Reclusione dai due ai sei anni | Reclusione fino a sei anni |
| Art. 20, c. 1 | Importazione di prodotti listati ai sensi delle misure restrittive UE, partecipazione a procedure per l’affidamento di appalti pubblici o concessioni nonché esecuzione di simili contratti ristretti ai sensi delle misure restrittive UE | Non prevista nel D. lgs. n. 221/2017 | Reclusione fino a sei anni |
| Art. 20, c. 2 | Esportazione e prestazione di servizi ristretti ai sensi delle misure restrittive unionali senza la prescritta autorizzazione o con autorizzazione ottenuta fornendo informazioni false | Reclusione dai due ai sei anni o multa dai 25.000 ai 250.000 euro | Reclusione fino a sei anni e multa da 25.000 ai 250.000 euro |
| Art. 20, c. 2 | Importazione o partecipazione/esecuzione appalti, concessioni o contratti pubblici ristrette ai sensi delle misure restrittive UE senza la prescritta autorizzazione o con autorizzazione ottenuta fornendo informazioni false | Non prevista nel D. lgs. n. 221/2017 | Reclusione fino a sei anni e multa da 25.000 a 250.000 euro |
| Art. 20, c. 3 | Esportazione e/o prestazione di servizi ristretti ai sensi delle misure restrittive UE in difformità rispetto agli obblighi di cui alla concessa autorizzazione | Reclusione da uno a quattro anni o multa da 15.000 a 150.000 euro | Reclusione fino a quattro anni e multa da 15.000 a 150.000 euro |
| Art. 20, c. 3 | Importazione o partecipazione/esecuzione appalti, concessioni o contratti pubblici ristrette ai sensi delle misure restrittive UE in difformità rispetto agli obblighi di cui alla concessa autorizzazione | Non prevista nel D. lgs. n. 221/2017 | Reclusione fino a quattro anni e multa da 15.000 a 150.000 euro |
| Art. 20, c. 3-bis | Altre violazioni di obblighi di comunicazione/tenuta di registri | Non prevista nel D. lgs. n. 221/2017 | Sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro |
| N.B.: Ai sensi del novellato art. 21-bis del D. lgs. n. 221/2017, “nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati” di cui agli artt. 18, commi 1 e 2, e 20, commi 1 e 2. Benché una previsione simile fosse già presente nel D. lgs. n. 221/2017 prima della modifica del 13 giugno 2023, il nuovo art. 21-bis introduce la possibilità di ordinare tale confisca anche sui beni di cui il condannato abbia disponibilità per interposta persona. | |||
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Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 10.07.2023
Si comunica che con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 10.07.2023, è stato emanato un provvedimento di “catch all” ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs 221/2017, al fine di sottoporre a preventiva autorizzazione l’esportazione di alcuni prodotti a duplice uso non listati verso determinate destinazioni finali.
Nel rinviare alla consultazione del provvedimento qui allegato – pubblichiamo un breve quadro di sintesi delle misure adottate:
È ora richiesta una preventiva autorizzazione per l’esportazione per i seguenti beni:
Per “settore dell’aviazione” sono da intendersi: aeroplani, veicoli aerei senza pilota (c.d. UAVs), elicotteri, autogiri, aerei ibridi o modelli radio-controllati;
verso i Paesi di destinazione finale qui indicati:
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D.L. n. 69/2023: Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano – Modifiche alla normativa italiana in tema di commercio di beni a duplice uso
Importanti modifiche alla normativa italiana sul commercio di beni a duplice uso, beni antitortura e beni soggetti a misure restrittive dell’Unione Europea
Il legislatore nazionale ha recentemente introdotto significative modifiche alla normativa italiana riguardante il commercio di beni a duplice uso, beni antitortura e beni soggetti a misure restrittive dell’Unione Europea attraverso l’art. 23 del D.L. n. 69/2023. Queste modifiche rappresentano un passo importante per garantire un adeguato controllo e una gestione più efficace di tali beni, nel rispetto delle norme nazionali e internazionali.
Di seguito sono riportate le principali novità introdotte da queste modifiche:
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Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato oggi 23 giugno 2023 l’undicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia.
Il Consiglio potrà decidere all’unanimità di limitare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie (la cui esportazione verso la Russia è già vietata) in particolare prodotti e tecnologie da campo di battaglia, a paesi terzi la cui giurisdizione è dimostrata essere permanente e particolarmente alto rischio di essere utilizzato per l’elusione.
Nel dettaglio tra le nuove misure adottate si segnala:
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(Fonte: Consiglio d’Europa)