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Legge 103/2023 del 10 agosto 2023: conversione del D.L. n. 69 in materia di dual use e misure restrittive UE

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Dual use, Normativa
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    • 4 Settembre 2023

Legge 103/2023 del 10 agosto 2023: conversione del D.L. n. 69 in materia di dual use e misure restrittive UE

Comunichiamo che il 10 agosto 2023, è stata ufficialmente promulgata la Legge 103/2023, la cui pubblicazione è avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Questa legge rappresenta la trasformazione in una norma definitiva del Decreto Legge numero 69, emesso il 13 giugno 2023, il quale era stato promulgato per affrontare le questioni legate all’adempimento degli obblighi imposti dall’Unione europea e alle procedure di infrazione e pre-infrazione nei confronti dello Stato italiano.

L’originale Decreto Legge del 13 giugno 2023 aveva apportato modifiche anche al Decreto Legislativo n. 221/2017. Queste modifiche riguardavano la sfera dei “beni a duplice uso”, il commercio di prodotti potenzialmente impiegabili per scopi come la pena di morte o la tortura e le misure restrittive dell’Unione europea.

Un punto di rilevanza tra le modifiche apportate riguarda l’ampliamento delle procedure di controllo per i prodotti a duplice uso non precedentemente elencati. Inoltre, si è esteso il campo di applicazione di tali controlli, compresi i prodotti di sorveglianza informatica, come definito nell’articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/821. Questa estensione si applica anche ai prodotti non inclusi nell’elenco, soggetti a controlli per motivi legati alla sicurezza pubblica o al rispetto dei diritti umani, come specificato nell’articolo 9 dello stesso regolamento. L’omissione degli articoli 5 e 9 del Regolamento era stata un errore nel testo originale del Decreto Legge di giugno.

Con l’entrata in vigore di questo nuovo decreto, le violazioni dei divieti di importazione imposti dalle misure restrittive dell’Unione europea diventano reati penalmente sanzionati. Questo non solo mira a garantire il rispetto dei diritti umani e la sicurezza pubblica ma anche a stabilire una disciplina interna più organica e coerente riguardo alle sanzioni UE nel sistema giuridico italiano.

TABELLA COMPARATIVA DELLE MODIFICHE ALL’IMPIANTO SANZIONATORIO INTERNO PER LE VIOLAZIONI RELATIVE AL REGOLAMENTO “DUAL USE” E ALLE MISURE RESTRITTIVE UE

Schema di sintesi

Rif. D. lgs. n. 221/2017 Condotta Sanzione premodifica Sanzione in vigore
Art. 18, c. 1 Esportazione di prodotti a duplice uso e/o prestazione di relativi servizi di intermediazione senza la necessaria autorizzazione o con autorizzazione ottenuta fornendo informazioni false Reclusione dai due ai sei anni o multa dai 25.000 ai 250.000 euro Reclusione fino a sei anni e multa da 25.000 a 250.000 euro
Art. 18, c. 1 Prestazione di assistenza tecnica non autorizzata con riferimento a beni a duplice uso o con autorizzazione ottenuta fornendo informazioni false Non prevista nel D. lgs. n. 221/2017 Reclusione fino a sei anni e multa da 25.000 a 250.000 euro
Art. 18, c. 2 Esportazione e/o intermediazione di beni a duplice uso in difformità rispetto agli obblighi di cui alla concessa autorizzazione Reclusione da uno a quattro anni o multa da 15.000 a 150.000 euro Reclusione fino a quattro anni e multa da 15.000 a 150.000 euro
Art. 18, c. 2 Assistenza tecnica con riferimento a beni a duplice uso in difformità rispetto agli obblighi di cui alla concessa autorizzazione Non prevista nel D. lgs. n. 221/2017 Reclusione fino a quattro anni e multa da 15.000 a 150.000 euro
Art. 18, c. 3 Mancata comunicazione di informazioni relative all’applicazione delle clausole di catch-all ex artt. 4, par. 2, 5, par. 2, 6, par. 2, e 8, par. 2, del Regolamento Dual Use Non prevista nel D. lgs. n. 221/2017 Arresto fino a due anni e ammenda da 15.000 a 90.000 euro
Art. 18, c. 3 Violazione dell’obbligo di informazione ai sensi dell’art. 9, co. 7 del D. lgs. n. 221/2017 Arresto fino a due anni o ammenda da 15.000 a 90.000 euro Arresto fino a due anni e ammenda da 15.000 a 90.000 euro
Art. 18, c. 4 Altre violazioni di obblighi di comunicazione/tenuta di registri Sanzione amministrativa da 15.000 a euro 90.000 Sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro
Art. 20, c. 1 Esportazione di beni listati ai sensi delle misure restrittive UE, prestazione di relativi servizi di assistenza tecnica/intermediazione e altri servizi ristretti Reclusione dai due ai sei anni Reclusione fino a sei anni
Art. 20, c. 1 Importazione di prodotti listati ai sensi delle misure restrittive UE, partecipazione a procedure per l’affidamento di appalti pubblici o concessioni nonché esecuzione di simili contratti ristretti ai sensi delle misure restrittive UE Non prevista nel D. lgs. n. 221/2017 Reclusione fino a sei anni

Art. 20, c. 2 Esportazione e prestazione di servizi ristretti ai sensi delle misure restrittive unionali senza la prescritta autorizzazione o con autorizzazione ottenuta fornendo informazioni false Reclusione dai due ai sei anni o multa dai 25.000 ai 250.000 euro Reclusione fino a sei anni e multa da 25.000 ai 250.000 euro
Art. 20, c. 2 Importazione o partecipazione/esecuzione appalti, concessioni o contratti pubblici ristrette ai sensi delle misure restrittive UE senza la prescritta autorizzazione o con autorizzazione ottenuta fornendo informazioni false Non prevista nel D. lgs. n. 221/2017 Reclusione fino a sei anni e multa da 25.000 a 250.000 euro
Art. 20, c. 3 Esportazione e/o prestazione di servizi ristretti ai sensi delle misure restrittive UE in difformità rispetto agli obblighi di cui alla concessa autorizzazione Reclusione da uno a quattro anni o multa da 15.000 a 150.000 euro Reclusione fino a quattro anni e multa da 15.000 a 150.000 euro
Art. 20, c. 3 Importazione o partecipazione/esecuzione appalti, concessioni o contratti pubblici ristrette ai sensi delle misure restrittive UE in difformità rispetto agli obblighi di cui alla concessa autorizzazione Non prevista nel D. lgs. n. 221/2017 Reclusione fino a quattro anni e multa da 15.000 a 150.000 euro
Art. 20, c. 3-bis Altre violazioni di obblighi di comunicazione/tenuta di registri Non prevista nel D. lgs. n. 221/2017 Sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro
N.B.: Ai sensi del novellato art. 21-bis del D. lgs. n. 221/2017, “nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati” di cui agli artt. 18, commi 1 e 2, e 20, commi 1 e 2. Benché una previsione simile fosse già presente nel D. lgs. n. 221/2017 prima della modifica del 13 giugno 2023, il nuovo art. 21-bis introduce la possibilità di ordinare tale confisca anche sui beni di cui il condannato abbia disponibilità per interposta persona.

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